1. La potestà legislativa esclusiva è esercitata dalla regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nelle seguenti materie:
a) ordinamento, organi di governo, funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;
b) urbanistica e disciplina edilizia, ivi comprese l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale pubblica;
c) usi civici;
d) impianto e tenuta dei libri fondiari;
e) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio;
f) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;
g) installazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica;
h) reti di trasporto e di navigazione di interesse regionale;
i) comunicazione di interesse regionale, compresa l'emittenza di interesse regionale;
l) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;
m) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
n) valorizzazione, promozione e organizzazione delle attività e dei beni culturali;
o) interventi per la tutela e la valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e del loro insegnamento, compresi la toponomastica e l'uso delle denominazioni plurilinguistiche:
p) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;
q) mercato del lavoro, servizi per l'impiego, collocamento, apprendistato;
r) porti e aeroporti turistici;
s) formazione professionale;
t) asili nido, scuole dell'infanzia e servizi per l'infanzia;
u) istruzione, comprese la definizione dei programmi scolastici e formativi, l'organizzazione
v) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;
z) ordinamento sportivo regionale;
aa) igiene e sanità, comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitaria e ospedaliera;
bb) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;
cc) polizia locale e regionale;
dd) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;
ee) ogni altra materia non attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato o della regione ai sensi dell'articolo 6.
2. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione ulteriori materie tra quelle rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.