Art. 5.
(Potestà legislativa esclusiva).

      1. La potestà legislativa esclusiva è esercitata dalla regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nelle seguenti materie:

          a) ordinamento, organi di governo, funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

 

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          b) urbanistica e disciplina edilizia, ivi comprese l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale pubblica;

          c) usi civici;

          d) impianto e tenuta dei libri fondiari;

          e) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio;

          f) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

          g) installazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica;

          h) reti di trasporto e di navigazione di interesse regionale;

          i) comunicazione di interesse regionale, compresa l'emittenza di interesse regionale;

          l) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;

          m) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

          n) valorizzazione, promozione e organizzazione delle attività e dei beni culturali;

          o) interventi per la tutela e la valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e del loro insegnamento, compresi la toponomastica e l'uso delle denominazioni plurilinguistiche:

          p) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

          q) mercato del lavoro, servizi per l'impiego, collocamento, apprendistato;

          r) porti e aeroporti turistici;

          s) formazione professionale;

          t) asili nido, scuole dell'infanzia e servizi per l'infanzia;

          u) istruzione, comprese la definizione dei programmi scolastici e formativi, l'organizzazione

 

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scolastica e la gestione degli istituti scolastici e di formazione;

          v) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

          z) ordinamento sportivo regionale;

          aa) igiene e sanità, comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitaria e ospedaliera;

          bb) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

          cc) polizia locale e regionale;

          dd) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;

          ee) ogni altra materia non attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato o della regione ai sensi dell'articolo 6.

      2. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione ulteriori materie tra quelle rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.